Sentenza Tribunale di Torino 16/11/1999
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Mobbing - una sentenza del tribunale di Torino del 16 novembre 1999
Una sentenza del tribunale di Torino merita di essere segnalata, perché affronta un tema molto delicato, quello della possibilità d’ottenere un risarcimento per il grave disagio causato da un ambiente di lavoro reso nocivo dal comportamento ingiurioso e molesto del capo reparto.
La vicenda è senza dubbio interessante e può essere riassunta nel seguente modo. Una lavoratrice ha chiesto al giudice del capoluogo piemontese la condanna del proprio datore di lavoro al risarcimento del danno biologico per essere stata colpita da depressione psichica in seguito a maltrattamenti subiti durante la prestazione lavorativa. In particolare, la dipendente sosteneva d’essere stata adibita al funzionamento di una macchina grafica collocata in uno spazio angusto, occupato da cassoni e altro materiale, in una situazione d’isolamento dai compagni di lavoro. In questo contesto, la lavoratrice sosteneva anche d’essere stata sottoposta a un trattamento ingiurioso da parte del capo reparto, che reagiva alle sue segnalazioni di guasti della macchina e ai suoi rilievi sulle condizioni di lavoro con bestemmie, insulti e frasi sarcastiche. E faceva inoltre presente d’essere stata costretta, in un primo tempo, ad assentarsi e successivamente a dimettersi, perché caduta in una grave forma di crisi depressiva, con frequenti stati di pianto e agorafobia, senza precedenti nella sua storia personale.
L’azienda si difendeva, contestando in primo luogo le affermazioni dell’ex dipendente e sostenendo, comunque, di non poter essere chiamata a rispondere di eventuali comportamenti scorretti del capo reparto. Il giudice, dopo aver svolto un’accurata istruttoria e aver in particolare sentito alcuni testimoni sulle condizioni di lavoro, sul comportamento del capo reparto e sulle condizioni della lavoratrice, con sentenza depositata il 16 novembre 1999 (est. Ciocchetti) ha accolto la domanda, determinando in via equitativa il risarcimento dovuto alla lavoratrice. Nella motivazione della decisione viene rilevato, tra l’altro, che la vicenda aveva formato oggetto di segnalazione da parte della rappresentanza sindacale aziendale e che la malattia della lavoratrice era attestata dai certificati esibiti. Del pregiudizio subito dalla lavoratrice dev’essere chiamato a rispondere il datore di lavoro ai sensi dell’articolo 2087 del codice civile, essendo questi tenuto a garantire l’integrità fisio-psichica dei propri dipendenti e, quindi, a impedire e a scoraggiare eventuali contegni aggressivi e vessatori da parte di preposti e responsabili, nei confronti dei rispettivi sottoposti.
Nel compiere tali valutazioni, il giudice ha ritenuto che la controversia doveva essere classificata come un caso di mobbing. “Il termine, proveniente dalla lingua inglese e dal verbo to mob (attaccare, assalire) e mediato dall’etologia – ha osservato il giudice – si riferisce al comportamento di alcune specie animali, solite circondare minacciosamente un membro del gruppo per allontanarlo. Spesso nelle aziende accade qualcosa di simile, allorchĂ© il dipendente è oggetto ripetuto di soprusi da parte dei superiori e, in particolare, vengono poste in essere nei suoi confronti pratiche dirette a isolarlo dall’ambiente di lavoro e, nei casi piĂą gravi, a espellerlo; pratiche il cui effetto è d’intaccare gravemente l’equilibrio psichico del prestatore, menomandone la capacitĂ lavorativa e la fiducia in se stesso e provocando catastrofe emotiva, depressione e talora persino suicidio”.