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Il primo progetto di legge (n.1813 del 9.7.1996), avente ad oggetto “Norme per la repressione del terrorismo psicologico nei luoghi di lavoro” (con chiaro riferimento alle suggestioni leymaniane), composto da un solo articolo, COSI’ DISPONEVA:
“chiunque cagiona un danno ad altri ponendo in essere una condotta tesa ad instaurare una forma di terrore psicologico nell’ambiente di lavoro è condannato alla reclusione da uno a tre anni e all’interdizione dai pubblici uffici fino a tre anni”.
Cass. Civ., sez. III, 27 aprile 2004, n. 7980, danni non patrimoniali e reato – demansionamento professionale
Cass. Civ. Sez. Un., 24 marzo 2006, n. 6572, sul danno esistenziale e sulla prova dello stesso quale pregiudizio oggettivamente accertabile, provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto alla espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno