Mobbing e Legislazione: dal 1996 ad oggi.

Il primo progetto di legge (n.1813 del 9.7.1996), avente ad oggetto “Norme per la repressione del terrorismo psicologico nei luoghi di lavoro” (con chiaro riferimento alle suggestioni leymaniane), composto da un solo articolo, COSI’ DISPONEVA:
“chiunque cagiona un danno ad altri ponendo in essere una condotta tesa ad instaurare una forma di terrore psicologico nell’ambiente di lavoro è condannato alla reclusione da uno a tre anni e all’interdizione dai pubblici uffici fino a tre anni”.
E’ di tre anni successivo il DDL n.6410, presentato alla Camera il 30.9.1999 (primo firmatario, on. Benvenuto), che si preoccupa innanzitutto di fornire una nozione di mobbing indubbiamente più in linea con le analisi della scienza psichiatrica. All’art. 1, si prevede che:
“Ai fini della presente legge, per violenza e persecuzione psicologica si intendono gli atti posti in essere e i comportamenti tenuti da datori di lavoro, nonché da soggetti che rivestano incarichi in posizione sovraordinata o pari grado nei confronti del lavoratore, che mirano a danneggiare quest’ultimo e che sono svolti con carattere sistematico e duraturo e con palese determinazione.
Gli atti e i comportamenti rilevanti ai fini della presente legge si caratterizzano per il contenuto vessatorio e per le finalità persecutorie (…)
Il danno di natura psico - fisica provocato dagli atti e comportamenti di cui ai commi 2 e 3 rileva ai fini della presente legge quando comporta la menomazione della capacità lavorativa, ovvero pregiudica l’autostima del lavoratore che li subisce, ovvero si traduce in forme depressive”.
In particolare, il DDL n.4265 del 13.10.1999 (firmatari, i senatori De Luca, Smuraglia e Tapparo), definisce il mobbing in termini di “violenze morali e persecuzioni psicologiche nell’ambito dell’attività lavorativa poste in essere con azioni - a carattere sistematico, duraturo e intenso - che mirano a danneggiare una lavoratrice o un lavoratore”.
Un’altra proposta, sempre del 1999 (DDL 2.11.1999 n.4313), ed ancora a firma del senatore De Luca, riprende i tratti essenziali della precedente, e si riferisce alla “violenza psicologica” come
“qualsiasi atto e comportamento, da chiunque esercitato allo scopo di provocare in un ambito lavorativo, un danno al lavoratore.
Gli atti ed i comportamenti di cui al comma 1, esercitati singolarmente o da un gruppo, devono essere perpetrati in modo offensivo e vessatorio ed essere svolti con carattere sistematico e continuativo rilevando a tal fine anche quelli che tendono a discriminare, screditare, emarginare, isolare e demotivare il lavoratore o ad indurlo a comportamenti contrari alla sua etica”.
Si segnalano ancora, per completezza, la proposta n.6667, presentata alla Camera il 5.1.2000 dall’on. Fiori, che riprende l’approccio caratterizzato dall’intento di repressione penale, e il DDL n.4512 del 2.3.2000, presentato dall’on. Tomassini, che invece riprende la definizione del fenomeno, incentrata sui tratti salienti della sistematicità e continuatività delle condotte e della finalità persecutoria.
Con la nuova legislatura, apertasi nell’aprile 2001, altri Disegni di Legge hanno visto la luce: è stato ripresentato quello a firma del sen. Magnalbò (ora al n.422 del 9.7.2001), intitolato “Norme per contrastare il fenomeno del mobbing”, cui se ne è affiancato un altro, di contenuto assolutamente identico, presentato dal sen. Costa (n.870 del 21.11.2001).
La particolarità di questi due disegni di legge è rappresentata dal
fatto che si tenta di pervenire ad una tipizzazione dei comportamenti capaaci di integrare mobbing, tra cui “attacchi alla reputazione,
creazione di falsi pettegolezzi, insinuazioni malevole, segnalazioni diffamatorie, attribuzioni di errori altrui, carenza di informative e informazioni volutamente errate, al fine di creare problemi, controlli e sorveglianza continui, minacce di trasferimenti, apertura di corrispondenza, difficoltà di permessi o ferie, assenza di promozioni o passaggi di grado, ingiustificata rimozione da incarichi già ricoperti, svalutazione dei risultati già ottenuti”.
In ambito regionale, prima fra tutte, la Regione Lazio ha varato una
Legge contro il mobbing (la n.16 dell’11 luglio 2002) che prevede l’istituzione, in ogni azienda sanitaria, di appositi centri anti - mobbing.
Le vittime di tali comportamenti potranno ricevervi una prima
consulenza legale, ma anche un sostegno medico - legale.
Le Asl potranno procedere anche al richiamo del datore di lavoro
invitandolo ad assumere “provvedimenti idonei” per rimuovere le cause dell’abuso.
Da ultimo, è importante ricordare che anche il Parlamento europeo si è occupato del mobbing, ponendolo quale oggetto di una sua risoluzione (A5 - 0283 del 20.9.2001), con la quale invita la Commissione “ad attribuire importanza a misure di miglioramento dell’ambiente lavorativo che siano lungimiranti, sistematiche e preventive, finalizzate tra l’altro a combattere il mobbing sul posto di lavoro e a valutare l’esigenza di iniziative in tal senso”; esorta gli stati membri a rivedere o completare la propria legislazione sotto il profilo della lotta contro il mobbing e le molestie sessuali e ad uniformare la definizione della fattispecie mobbing; esorta le parti sociali ad elaborare strategie idonee per contrastare tale fenomeno e invita la commissione a presentare un libro verde di analisi dettagliata della situazione, nonché, entro l’ottobre 2002, un programma d’azione concernente le misure comunitarie contro il mobbing sul posto di lavoro.
Esiste poi una Comunicazione della Commissione (COM (2002)118 def.11.3.2002), “Adattarsi alle trasformazioni del lavoro e della società : una nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza 2002 - 2006″ che si occupa nello specifico del benessere sul luogo di lavoro che sia “tanto fisico quanto psicologico e sociale e che non si misura semplicemente con l’assenza di infortuni o di malattie professionali”
Si tratta di prese di posizione che paiono importanti, e che soprattutto rendono più difficile un atteggiamento di chiusura, che neghi ogni dignità di appartenenza al nostro ordinamento positivo di questo nuovo fenomeno, riconosciuto ormai come effettivo e dannoso anche dalle istituzioni comunitarie.
CON LA DIRETTIVA 89/391 DEL CONSIGLIO, RECEPITA DA TUTTI GLI STATI MEMBRI , LA SVEZIA - AD ESEMPIO- HA GIA’ ADOTTATO UNA LEGISLAZIONE SPECIFICA DELLA MATERIA.
L’ITALIA, COME DETTO, E’ A TUTT’OGGI MANCANTE DI SPECIFICA LEGISLAZIONE E SUL PUNTO LA CORTE COSTITUZIONALE, CON LA SENTENZA N. 359/2003, RIBADISCE E CONFERMA CHE E’ DEMANDATO ALLA REGIONI SOLTANTO OPERA DI PREVENZIONE DEL FENOMENO, ORMAI CONOSCIUTO, CHE NECESSITA PERALTRO DI UNA PRECISA DEFINIZIONE DA PARTE DEGLI ORGANI PARLAMENTARI.
Avvocato Carla Vezzosi.