FlessibilitÃ
Per lavoro flessibile si intende quella prestazione, che, al bisogno, si presenta all’attualita’ del mondo del lavoro. La figura del lavoratore flessibile, è richiesta in seguito ad un momentaneo bisogno di sovra produrre da parte del committente. Solitamente, rientrata l’esigenza, il lavoratore termina di prestare la sua opera. Talune volte il bisogno di maggior forza lavoro non è temporalmente definito quindi l’azienda integra il lavoratore a tempo indeterminato. Purtroppo si tratta di casi sporadici. Le percentuali di disoccupati e di lavoratori interinali sono in aumento. Una tendenza inquietante per un paese dove le pensioni sono e saranno coperte dai contribuenti e non dagli interessi dei versamenti pregressi. L’impiego a tempo determinato coinvolge soggetti con qualsiasi tipo di formazione scolastica: dalla più elementare sino a quella accademica. Operai o ricercatori universitari incontrano lo stesso problema. Non ci sono distinzioni sociali.
Per la brevi temporalità dell’impiego e le caratteristiche dei relativi contratti, si creano differenze sostanziali rispetto il trattamento ricevuto dai cosiddetti lavoratori a tempo indeterminato. Queste differenze di trattamento sono sempre e in tutto a sfavore dei lavoratori ad interim; tanto che, ad oggi, è prassi comune distinguere in: lavoratori a tempo indeterminato, spesso suddivisi in categorie e patrocinati dai sindacati, dai prestatori d’opera a tempo determinato. I prestatori d’opera a “tempo” sono privati di quasi tutti i diritti. Il periodo di formazione non è contemplato. L’elevazione professionale preclusa . La tutela dal licenziamento è aggirata dalle caratteristiche insite nei contratti. In caso di malattia alcuni contratti prevedono addirittura la licenziabilità dopo 30 giorni (co.co.pro), le ferie e i permessi retribuiti previsti solo in alcuni casi, la “tredicesima” mensilità non prevista oppure, dato che è calcolata su 12 mesi, inconsistente. I versamenti previdenziali intangibili. La “liquidazione” non prevista (co.co.pro) oppure, come per la tredicesima, inconsistente. La retribuzione è spesso iniqua. Per il diritto di sciopero non ci sono neppure i presupposti per ipotizzarlo. I lavoratori “flessibili” non somigliano neppure lontanamente ai “Lavoratori”. Si, con la elle maiuscola, quelli che sono citati alla radio o al tiggì, dai politici o dai sindacalisti: “la categoria dei Lavoratori del settore…. ha indetto uno sciopero per…” oppure “…il rinnovo del contratto dei Lavoratori del settore…” o solo “…i Lavoratori…”. Eppure la Costituzione Italiana è cristallina:
· Articolo 41: ” L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recar danno alla sicurezza, alla libertà , alla dignità umana.”;
· Articolo 35: ” La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori…”;
· Articolo 36: “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite e non può rinunziarvi.”;
· Articolo 38: “…i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.”;
Per onore di cronaca dobbiamo segnalare che, nel 2002 è nato un sindacato dei lavoratori precari. Si tratta di una estensione della Cgil , si chiama Nidil e l’acronimo significa: “Nuove identità di lavoro”. Come acronimo ricorda più un medicinale o un detersivo, ma al momento, i precari, non possono chiedere di più (SIC). L’obiettivo perseguito da Nidil, traghettare i precari nel paradiso dei lavoratori garantiti, integra la concertazione con le aziende private (talvolta anche pubbliche) finalizzata al miglioramento delle condizioni contrattuali. Il fine ultimo rimane comunque la realizzazione di un contratto nazionale, comune a tutte e quarantasei* le diverse tipologie previste dalla “Legge Biagi”.
* la legge Biagi ammette la stipulazione di contratti di lavoro intermittente facendo riferimento alle 46 , appunto, tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n°2657.
La “legge Biagi” per il lavoro.
L’Europa ci ricorda in continuazione che il nostro e uno dei peggiori mercati del lavoro, e ci invita a intraprendere le riforme necessarie per avvicinarci alla realtà degli altri Paesi.
Il Prof. Marco Biagi, vittima di un vile attentato terroristico, era convinto che:” riformare il mercato del lavoro è la condizione per conseguire l’obiettivo di aumentare l’occupazione, accrescendone la qualità ”.
Da queste premesse il Parlamento italiano approvò una legge che, giustamente, porta il nome del Prof. Biagi, e fonda le sue radice sul “Libro Bianco” sempre scritto dal professore nell’ottobre del 2001.
Il Governo, trentanove organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro hanno sottoscritto un patto - denominato “Patto per l’Italia”, luglio 2002 - in cui vengono accolti senza esitazioni i cambiamenti del mercato del lavoro attraverso la riforma del Prof. Biagi.
Partendo dalle stime inquietanti circa il lavoro nero o irregolare, si pensò che non fosse tanto l’offerta di lavoro a mancare, ma bensì regole e schemi giuridici in grado di interpretare forme e manifestazioni di nuovi modelli lavorativi. Schemi e regole flessibili e adattabili, tali da far emergere il lavoro sommerso e ripartire tutele lavorative a favore di coloro si affacciavano al mondo del lavoro.
I principi della riforma miravano quindi a promuovere lavori di migliore qualità ed ampliare le possibilità di occupazione, per tutti. Nuove possibilità di lavoro moderne, adattabili e modulabili alle esigenze dei lavoratori e delle imprese. Attraverso un impegno rivolto a rendere moderni ed efficienti i servizi per l’impiego e la creazione di un impianto di formazione e istruzione, la riforma intendeva innalzare la qualità del lavoro. I sostenitori della riforma intravidero nella flessibilità del mercato un terreno fertile dove sarebbero dovute sorgere nuove imprese, quindi si adoperarono per fornire a queste, nuovi strumenti di assunzione. Contratti di lavoro adattabili ad ogni esigenza imprenditoriale, alleggeriti di molte normative burocratiche, essenzialmente più agili e pronti all’uso. Le richieste dei nuovi mercati globali pretendono maggiore flessibilità e dinamismo, quindi per cogliere in pieno le nuove possibilità di occupazione si è reso necessario predisporre schemi contrattuali che secondano tali esigenze. Nuovi modelli di organizzazione del lavoro sono nati sotto il patrocinio della “legge Biagi”, uno di questi è il cosiddetto “leasing” di manodopera: una tecnica innovativa di gestione del personale mediante l’utilizzo di agenzie specializzate nella fornitura di forza lavoro di cui l’azienda ha bisogno.
Accanto alla semplificazione e alla creazione di nuovi contratti di lavoro, è previsto negli intenti della riforma un impegno per mantenere la formazione e l’istruzione per tutto l’arco della vita lavorativa del soggetto.
Nella realtà non abbiamo assistito al diffondersi di tale fenomeno e ci chiediamo perché le Province attraverso i Centri per l’Impiego non organizzino corsi di formazione gratuita seguiti da stage aziendali (c.d. tirocinio di orientamento con finalità formative). Soluzioni di questo tipo avrebbero l’indubbio vantaggio di mantenere il lavoratore a livelli professionalmente aggiornati, renderlo competitivo sul mercato, dare alle imprese la possibilità di usufruire di personale extra aziendale durante gli stage, offrire una possibilità di incontro tra azienda e lavoratore finalizzato all’orientamento ed a una potenziale assunzione, infine alleggerire il disagio psicofisico di lavoratori disoccupati.
Gli interrogativi sono molteplici; non tanto sulla bontà degli intenti riformatori della “legge Biagi” quanto semmai sulla effettiva applicabilità al mercato italiano. L’impressione che si sia deliberalizzato tutto, nel mondo del lavoro, pur di incontrare i favori dell’impreditoria globale, è preponderante. La costatazione di assenza totale di regole si fonda sull’evidenza dei fatti. Appurata la bontà degli intenti riformisti della “legge Biagi”, costatiamo che sono ad oggi rimasti inattuali, anzi peggio: male utilizzati. Si è lasciato profittare su tutte le singole aperture della riforma, senza aver presente le conseguenze, alternativamente convenienti per uno dei due attori della concertazione, ma mai bilateralmente.
Da un sistema rigido ed obsoleto si è passati ad un sistema di nuova regolamentazione del lavoro che nella sostanza tende a semplificare l’istaurarsi dei rapporti di lavoro, semplicemente con l’elisione di molte normative. Questa rivoluzionaria riforma porta benefici solo se attuata integralmente, punto per punto. Per come è strutturata non si può che osservarla rigidamente. La riforma Biagi funziona solo se viene rispettato e attuato ogni passaggio così come è stato pensato. Di più, è vitale che ogni punto ogni norma si attui nella cronologia pensata dal Prof. Biagi. Paradossalmente la forte connotazione liberista della riforma è probabilmente la causa della sua mancata attuazione integrale. Abbiamo a disposizione molti casi su cui riflettere e da comparare alla nostra ipotesi. Per esempio il lavoro a tempo parziale: “Rendere accessibile alle lavoratrici e ai lavoratori nonché utile alle imprese il lavoro a tempo parziale”. Così all’incirca negli intenti della riforma. Ci si accorge che l’attualità ci offre uno scenario dove tale progetto è inattuabile. La riforma parte da un principio ragionevole che, un lavoratore tra i 55 e i 64 anni dovrebbe optare per un lavoro a tempo parziale, così da favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Perché gli “anziani”non smammano? In Europa solo Spagna e Grecia usano il part - time meno di noi. Proviamo a fare un ipotesi: se i salari fossero competitivi con l’attuale costo della vita e il vostro stipendio parziale coprisse il fabbisogno mensile, ridurreste il vostro orario di lavoro, in favore di un hobbie o di un po’ di relax? Probabilmente sì, perché alla base del mancato utilizzo del part - time vi è una necessità soggettiva : mantenere il proprio tenore di vita. Certo, ci sono casi in cui l’attaccamento al lavoro dipende da fattori economici differenti: quanti costosi (per l’azienda) manager vicini alla pensione sono ancora seduti dietro alla loro scrivania (in attesa gli venga offerta una “decorosa” buonuscita), mentre giovani dotati di profonda e moderna preparazione aspettano fuori dalla porta?
Certo si dovrebbe avviare una campagna di sensibilizzazione sociale circa l’utilizzo del part - time, probabilmente accompagnata da una piccola rivoluzione culturale perché l’Italia è insensibile e sorda di fronte ai cambiamenti, noi tutti siamo tendenzialmente molto legati al possesso in generale, da un’atavica forma d’educazione che ci spinge verso una dissennata corsa all’accaparramento. Per possesso intendiamo ciò che abbiamo conquistato durante il tempo ed è anche giusto tenerci tanto, ma dobbiamo considerare i cambiamenti del mercato del lavoro e dell’economia che puntano alla globalizzazione. Se chi si trova in una posizione di superiorità di mezzi ed opportunità non lascia una chance, a chi meno fortunato, la globalizzazione corrisponderà semplicemente alla divisione del mondo in: pochi molto ricchi e tanti molto poveri. E’ vero che la pubblicità in tv ci mostra un fedayn seduto nel deserto col suo computer portatile mentre naviga in internet, ma si tratta di un unico fedayn molto ricco! Molti altri sono i vantaggi di avere mercati orientati alla globalizzazione, basta non siano gestiti in modo oligarchico e che ognuno possa sfruttare al massimo le nuove possibilità offerte dal mercato globale. Vi è una similitudine tra la riforma del Prof. Biagi e la globalizzazione: ottimi strumenti in pessime mani. Tornando all’argomento principale si è notato tra il 2005 e il 2006 in Italia, un aumento dei lavoratori che raggiunti i requisiti, hanno richiesto il pensionamento.Molti per sfiducia nel futuro del sistema previdenziale, quindi per usufruire dei diritti acquisiti e non incorrere in ulteriori diminuzioni della rendita previdenziale. Se tale rendita è sufficiente al fabbisogno personale si ipotizza lo sblocco di vari posti di lavoro per i giovani. In realtà diversi lavoratori hanno chiesto di percepire una pensione parziale pur di continuare a lavorare ancora alcuni anni. Questo per integrare il reddito da lavoro, che per la stagnazione economica in atto si è molto abbassato, con la previdenza pensionistica (parziale). Purtroppo è altresì prevedibile che molti lavoratori usufruiscano della pensione, ma debbano integrarla con un lavoro in nero. I motivi sono da ricercare non solo nell’inveterata abitudine di cui parlavamo sopra che ci spinge all’ingordigia, ma anche nell’ esiguità del contributo pensionistico. Dai lavori a tempo parziale e da quelli flessibili ci si aspettava la capacità di produrre posti di lavoro, ridurre il sommerso e aiutare la reintroduzione all’impiego delle persone con requisiti diversi dalla richiesta del mercato, come i lavoratori dai 45 ai 55 anni, ex occupati di molte aziende ormai chiuse. Ora, per quest’ultima tipologia di lavoratore il problema è davvero complesso; a chi si trova o si è trovato in questa situazione, trovare un nuovo impiego dopo aver passato gran parte della vita lavorativa in una unica azienda significa non poter esibire altro che un unico tipo di capacità professionale, perciò il numero di possibilità per una reintroduzione si riduce molto. Crediamo, come già detto, nell’importanza di una formazione continua e gratuita, specifica e finalizzata, prevista negli intenti della “legge Biagi”, ma inattuata nei fatti. Un corso di formazione deve partire non dal presupposto, ma dalla richiesta diretta e reale delle esigenze delle aziende. Il meccanismo deve basarsi sul continuo colloquio dei centri per l’impiego con le aziende del territorio. I centri per l’impiego devono raccogliere le esigenze aziendali e fornire soggetti formati per tale richiesta. In un moto perpetuo di grande efficienza. Bisogna riconoscere la flessibilità lavorativa come strumento per arginare la disoccupazione anche se al momento può essere d’aiuto a chi già prossimo alla pensione dopo un’unica e soddisfacente esperienza lavorativa, in quanto, tale soggetto si trova nella condizione di aver già capitalizzato il suo lavoro (es. ha terminato di pagare il mutuo; ha accantonato denaro in prodotti finanziari che garantiscono interessi). Allo stesso tempo risulta difficile intravedere per un giovane lavoratore una certa utilità da questo nuovo assetto lavorativo, in virtù della particolare fattispecie dei contratti “flessibili”. A meno che non si premi tale lavoratore con stipendi proporzionalmente più elevati rispetto a chi usufruisce di contratti tradizionali (tempo indeterminato) e lo si garantisca previdenzialmente contro infortuni, malattie, invalidità , vecchiaia e disoccupazione involontaria (art. 38 Cost.). Ovvero , il lavoratore “flessibile” deve essere messo nelle stesse condizioni di competitività degli altri lavoratori e deve altresì poter avere le stesse prospettive per il futuro. Detto ciò si deve sottolineare un particolare dei cosiddetti co.co.co, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, quelli che ormai, vanno per la maggiore nel mondo del lavoro. La “legge Biagi” sottolinea, correttamente, la necessità di evitare l’utilizzazione dei co.co.co. in modo improprio e in funzione elusiva o frodatoria della legislazione. Perché, si è sentito il bisogno di raccomandarne un uso corretto? E’ alquanto insolito per un contratto tra due parti avere la caratteristica di poter essere interpretato arbitrariamente. Sorge il dubbio di essere di fronte ad uno strumento creato ad arte per spingere i committenti verso nuove assunzioni e far emergere il lavoro sommerso, utilizzando contratti senza costi previdenziali (o quasi) e una scadenza prefissata. Ormai, infatti, i co.co.co (o co.co.pro.) sono così vantaggiosi per i committenti da venire utilizzati in qualsiasi fattispecie di rapporto di lavoro. Un contratto così deregolamentato da prestarsi a qualsivoglia furbesca interpretazione.
Da qui prendiamo spunto per introdurre l’argomento che riguarda lo sviluppo delle risorse umane, attraverso la collaborazione tra rappresentanti dei lavoratori e degli imprenditori. Il governo punta molto sulla bilateralità della concertazione, in quanto contribuisce a modernizzare, stabilizzandolo, il sistema di relazioni industriali, ma che dovrebbe contemplare allo stesso modo ogni categoria di lavoratori. E’ in questo senso che una riforma del lavoro si intende evoluta ed equa. Uniformando tutti i lavoratori sotto un unico ente patrocinante. Ferme restando le differenti caratteristiche contrattuali, deve esserci equità di valutazione delle garanzie previdenziali e salariali. In questo senso l’International Labour Organizzation (ILO) intende portare avanti il suo progetto, menzionando e auspicando più volte, nel suo disegno programmatico la concertazione “triparte”. Ossia, al tavolo del dibattito sono invitati: rappresentanti dei Governi, delle imprese e dei lavoratori. Trattandosi di un organo e di un decreto di portata internazionale, si parla di “Governi”, al plurale, e di imprese a carattere multinazionale. Purtroppo uno dei più grossi ostacoli da superare per l’Italia, nell’impresa di modernizzare il sistema lavorativo è di ordine politico. L’attuabilità integrale della riforma del lavoro è impossibile per mancanza di esecutori. In virtù dell’equilibrio preferenziale ricevuto dai due grandi schieramenti politici italiani, ai vertici del paese vi è una continua alternanza di antitetiche forze di governo. Questo continuo e veloce mutamento impedisce di legiferare altro che parzialmente. Quindi nel caso della riforma del lavoro ci si limita a modificare la morfologia generale, in relazione all’orientamento politico delle forze al comando del paese. Alcuni punti salienti si plasmano secondo gusti precisi, dettati dalle proprie ideologie, altri si decurtano altri ancora si lasciano come sono. Tutto ciò è un continuo modificare senza produrre risultati, o peggio: dando alla luce riforme distorte nei contenuti deprivate di norme, che ne erano l’ossatura, appesantite e complicate da nuovi astrusi emendamenti.
Francesco Garin