Tribunale di Firenze. Sentenza n° 156 del 2006.
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
nella persona del dr R.Bazzoffi in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n°2862/2004 andata in decisione l’udienza del 31.01.2006
TRA
DELLA MINOLA Massimo
con Avv. Rusconi,Barone
CONTRO
CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE spa
con Avv. Bechi,Gennarelli
avente ad oggetto: demansionamento, risarcimento del danno.
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente,dipendente della Cassa di Risparmio con qualifica di funzionario, grado 4°, ha svolto dal 19/07/95 le mansioni di preposto al settore segreteria, poi dal 1997 responsabile del rischio e responsabile consulenti imprese. Nel 1999 è stato privato delle funzioni organizzative e della gestione del rischio e relegato ad un ruolo inferiore, cioè addetto alle imprese. Nel dicembre del 1999 viene trasferito alla Filiale di Massa, presso la quale svolge per tre anni e mezzo la mansione di impiegato. La dequalificazione viene aggravata nel giugno del 2003 con un trasferimento presso la Filiale di Avenza con mansioni inadeguate e umillianti. Tutto cio’ in violazione dell’articolo 2103 del codice civile ma anche delle specifiche previsioni del Dlgs216/2003. Il comportamento aziendale oltre a provocare danni di ordine prefessionale,comporta pesanti ricadute sulla salute del ricorrente e della figlia, incidendo sulla sua integritĂ fisica nella misura riportata nella perizia in atti.
La documentazione medica, ed in particolare la perizia della Dottoressa Lucia Astore, attesta la presenza di un danno permanente alla salute a carico del ricorrente, come conseguenza della penosa vicenda sopra ricostruita. Per quanto si tratti di atto di parte lo si considera attendibile, non solo perchè proveniente da medico di comprovata esperienza specialistica nella valutazione delle situazioni da stress lavorativo, piu’ volte utilizzato come CTU in analoghe situazioni, ma anche perchè del tutto verosimile, in relazione alla gravitĂ e alla durata della dequalificazione sopra illustrata.
Si puo’ stabilire l’incidenza del danno biologico nella misura del 17%, il che porta ad una valutazione economica pari a 30.000 euro.
La valutazione del danno da invaliditĂ temporanea, documentato da certificati medici, si stima intorno ai 5000 euro, mentre il danno morale ( usualmente 1/3 del biologico) in 10.000 euro.
Non meno grave del danno morale è il danno esistenziale, stimato in 20.000 euro.
La Cassa dovrĂ quindi essere condannata, in applicazione dell’art.2103 c.civ., ad attribuire nuovamente al Della Minola le mansioni che gli competono come funzionario di 4° cat. ora quadro direttivo di 3° liv., ed a risarcire il danno biologico, morale ed esistenziale nella misura sopra specificata, nonchè al rimborso delle spese di consulenza medica documentate in atti.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice in parziale accoglimento del ricorso condanna la convenuta ad assegnare al ricorrente mansioni proprie del quadro direttivo di liv. 3° ed al risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale liquidato in euro 65.000, con riv. mon. ed interessi dalla domanda giudiziaria al saldo, e delle spese di lite liquidate in euro 8000 di cui 4000 di onorari oltre iva e cap, nonchè al rimborso delle spese di consulenza di parte come da ricevuta in atti.
Firenze, 31/01/2006
Il Giudice
R.Bazzoffi