LA PERDITA DI ESPERIENZA PROFESSIONALE CONSEGUENTE A DEQUALIFICAZIONE COMPORTA UN DANNO CERTO – Da liquidarsi in via equitativa
(Cassazione Sezione Lavoro n. 8475 del 4 aprile 2007, Pres. Sciarelli, Rel. Roselli).
Antonello P. dipendente della s.p.a. Iveco, inquadrato nel terzo livello del ccnl di categoria, richiedente diploma di istituto professionale o corrispondente esperienza lavorativa, oppure particolare preparazione o pratica di ufficio e corrispondente esperienza di lavoro, dal gennaio 1998 è stato destinato a mansioni di addetto alle pulizie oppure tenuto inattivo. Il Tribunale di Torino ha riconosciuto il diritto del lavoratore allo svolgimento delle mansioni di III livello ma ha rigettato la domanda di risarcimento del danno. Questa decisione è stata parzialmente riformata dalla Corte d’Appello di Torino, che ha condannato l’azienda al risarcimento del danno, determinandone l’entità in via equitativa. La società ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza della Corte di Torino per avere pronunciato la condanna al risarcimento per dequalificazione, pur mancando la prova del danno subito dal lavoratore.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 8475 del 4 aprile 2007, Pres. Sciarelli, Rel. Roselli) ha rigettato il ricorso in quanto manifestamente infondato. La Corte d’Appello – ha osservato la Cassazione – ha accertato che il lavoratore è stato allontanato da mansioni che per contratto richiedevano una determinata esperienza di lavoro, ossia l’effettiva esecuzione di certe prestazioni, con la conseguenza che la sottrazione di quelle mansioni comportò certamente un danno da perdita di esperienza professionale, incidente sul patrimonio, sia pure non esattamente determinabile nell’ammontare.