www.NoMobbing.net

Cassazione Civile Sezione Lavoro n.8475 04/04/2007

Aprile 24th, 2007
LA PERDITA DI ESPERIENZA PROFESSIONALE CONSEGUENTE A DEQUALIFICAZIONE COMPORTA UN DANNO CERTO – Da liquidarsi in via equitativa

(Cassazione Sezione Lavoro n. 8475 del 4 aprile 2007, Pres. Sciarelli, Rel. Roselli).
Antonello P. dipendente della s.p.a. Iveco, inquadrato nel terzo livello del ccnl di categoria, richiedente diploma di istituto professionale o corrispondente esperienza lavorativa, oppure particolare preparazione o pratica di ufficio e corrispondente esperienza di lavoro, dal gennaio 1998 è stato destinato a mansioni di addetto alle pulizie oppure tenuto inattivo. Il Tribunale di Torino ha riconosciuto il diritto del lavoratore allo svolgimento delle mansioni di III livello ma ha rigettato la domanda di risarcimento del danno. Questa decisione è stata parzialmente riformata dalla Corte d’Appello di Torino, che ha condannato l’azienda al risarcimento del danno, determinandone l’entità in via equitativa. La società ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza della Corte di Torino per avere pronunciato la condanna al risarcimento per dequalificazione, pur mancando la prova del danno subito dal lavoratore.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 8475 del 4 aprile 2007, Pres. Sciarelli, Rel. Roselli) ha rigettato il ricorso in quanto manifestamente infondato. La Corte d’Appello – ha osservato la Cassazione – ha accertato che il lavoratore è stato allontanato da mansioni che per contratto richiedevano una determinata esperienza di lavoro, ossia l’effettiva esecuzione di certe prestazioni, con la conseguenza che la sottrazione di quelle mansioni comportò certamente un danno da perdita di esperienza professionale, incidente sul patrimonio, sia pure non esattamente determinabile nell’ammontare.

Cassazione, SS.UU. civili, sentenza 30.03.2007, n. 7880

Aprile 24th, 2007

Sulle garanzie procedurali per il licenziamento disciplinare dei dirigenti

LE SEZIONI UNITE CIVILI

Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 10 maggio 2001, Marco M. conveniva in giudizio davanti al giudice del lavoro di Bari la Spa Acquedotto Pugliese e, premesso di avere lavorato alle dipendenze di quest’ultima dal 1973, dapprima come consulente professionale e, successivamente, come coordinatore del servizio studi e programmi sino al 1997, aveva in seguito - all’atto della trasformazione dell’ente in società per azioni nel maggio 1999 - avuto affidato l’incarico di «responsabile dell’unità di staff dell’ amministratore unico». Dal 1 gennaio 2000 gli era stata conferita la qualifica di dirigente. Con lettera del 5 dicembre 2000 l’Acquedotto Pugliese gli aveva comunicato l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’articolo 34 del vigente contratto collettivo della categoria, ma tale licenziamento era illegittimo, perchè disposto in totale violazione della procedura prevista dall’articolo 7 dello statuto dei lavoratori in quanto non preceduto dalla preventiva contestazione degli addebiti e senza essere sentito a difesa.

(continua…)

Flessibilità

Aprile 24th, 2007

Per lavoro flessibile si intende quella prestazione, che, al bisogno, si presenta all’attualita’ del mondo del lavoro. La figura del lavoratore flessibile, è richiesta in seguito ad un momentaneo bisogno di sovra produrre da parte del committente. Solitamente, rientrata l’esigenza, il lavoratore termina di prestare la sua opera. Talune volte il bisogno di maggior forza lavoro non è temporalmente definito quindi l’azienda integra il lavoratore a tempo indeterminato. Purtroppo si tratta di casi sporadici. Le percentuali di disoccupati e di lavoratori interinali sono in aumento. Una tendenza inquietante per un paese dove le pensioni sono e saranno coperte dai contribuenti e non dagli interessi dei versamenti pregressi. L’impiego a tempo determinato coinvolge soggetti con qualsiasi tipo di formazione scolastica: dalla più elementare sino a quella accademica. Operai o ricercatori universitari incontrano lo stesso problema. Non ci sono distinzioni sociali.

(continua…)

LAVORO - MOBBING - SALUTE

Aprile 24th, 2007
Informazioni e Consigli

COSA E’ IL MOBBING?

Da qualche tempo si parla molto di mobbing, sui giornali e in televisione, ma che cosa vuole dire esattamente questa parola?
Il termine mobbing deriva dall’inglese to mob che significa accerchiare qualcuno, assalirlo con intenti non proprio pacifici.

L’etologo K.Lorenz che studiava i costumi degli animali , il loro comportamento (da: etologìa) fu il primo a parlare di mobbing quando descrisse il comportamento ostile e aggressivo che assumono alcune specie di uccelli per escludere dal gruppo un loro simile.
Lorenz così lo descrisse: “ATTACCO COLLETTIVO DI UNA MOLTITUDINE DI ANIMALI PIU’ DEBOLI CONTRO IL PIU’ FORTE”.
(Lorenz,diremo noi oggi, si trovava di fronte ad un caso di mobbing ascendente, poiché perpetrato ai danni del leader! )

Queste forme persecutorie sono sempre esistite ed hanno trovato impatto in tutti i tessuti sociali, basti pensare al “nonnismo” nelle caserme, o il ” bullismo” a scuola, in palestra o comunque in ambienti di socializzazione.

Quando parliamo di mobbing nell’ambiente di lavoro intendiamo tutta una serie di comportamenti ostili da parte di colleghi e superiori che si traduce in una “GUERRA DI NERVI”, una vera e propria violenza psicologica nei confronti del lavoratore e che puo’ avere pesanti ripercussioni sul suo stato di benessere psico-fisico, causando ciò che in medicina legale, si chiama un DANNO BIOLOGICO oltre che un DANNO PSICHICO, come fattispecie di danno biologico e un DANNO ESISTENZIALE , ossia una alterazione, temporanea o permanente, delle abitudini afferenti l’esistenza stessa del soggetto vittima.

I MECCANISMI MOBBIZZANTI

Il superiore o il collega che perseguita il lavoratore è chiamato MOBBER, mentre la vittima di questo comportamento è il MOBBIZZATO.
Per parlare di mobbing dobbiamo constatare l’esistenza di alcune caratteristiche come la durata e l’intensificarsi delle ostilità nel tempo.
Il mobbing è una forma di maltrattamento deliberato e ripetuto nel tempo (almeno 6 mesi) , da parte di un superiore (mobbing verticale o bossing) o di uno o più colleghi ( mobbing orizzontale ) che ambiscono ad un controllo sul bersaglio o addirittura alla sua eliminazione dal posto di lavoro.
Possiamo inoltre annoverare nelle tipologie di mobbing anche le seguenti modalità di esecuzione:

- TRASVERSALE: interessa soggetti di pari grado, con interessamento dirigenziale.
- COLLETTIVO: emerge da parte dell’azienda, come strategia mirata all’eliminazione di gruppi di persone.
- DOPPIO MOBBING: riguarda l’interessamento emotivo del mobbizzato, che, se nell’ambito familiare, viene riflesso sul coniuge, sui genitori o sui figli.
- ESTERNO: si riferisce alla pressione esercitata da organizzazioni esterne all’azienda a danno del datore di lavoro.
- FAMILIARE: quando all’interno dell’ambito familiare si creano , tra coniugi , condizioni vessatorie e soperchierie di vario genere, finalizzate spesso, alla separazione legale.

(continua…)

Le vostre richieste…

Aprile 23rd, 2007

Ci siamo accorti, attraverso il sondaggio: “Cosa vorresti trovare sul sito” che la maggior parte di voi, chiede: “Materiali e Test” oppure: “Sentenze”.

Per quanto riguarda i test per capire se siamo mobbizzati oppure no, dovete sapere che abbiamo deciso di porre sul sito due test elaborati dal Dott.Castellani, nostro socio fondatore, perchè potessero servirvi in una eventuale diatriba con voi stessi. Sono mobbizzato? O non sono mobbizzato? Chiediamolo al test! Il Dott.Castellani in qualità di CTU del Tribunale, è spesso chiamato ha rispondere, attraverso la somministrazione dei suoi test,dinanzi ai Giudici di cause di mobbing o presunto tale. Il lavoro del Dott.Castellani, e dei suoi colleghi, è quello di dare un supporto probatorio medico legalmente riconosciuto, in grado di fornire al Giudice la decodifica dello stato psichico del soggetto, che altrimenti rimarrebbe soggettiva e difficilmente quantificabile ed utilizzabile. Si tratta di una specie di paradigma. Ma si parla comunque di situazioni estreme dove una causa è già intentata, dove gli attori della vicenda già si scontrano.
Ciò che vogliamo dirvi, e che non mettiamo sul nostro sito test o materiale d’indagine dello stato di salute psichica (se per materiale intendete questo!) solo perchè siamo convinti che qualsiasi tipo di disagio e sofferenza siano da trattare attraverso un contatto umano. Sia pure attraverso una e-mail o una telefonata. Lasciare test,quiz e prove d’intelligenza “fai da te” alla portata di tutti, è assolutamente inutile nel migliore dei casi, deleterio nel peggiore.
Rinnoviamo, perciò, l’invito a scriverci o a telefonarci. Non dovete avere il certificato di “mobbizzato” o di “depresso” o quant’altro, per avere il diritto di “star male”.
Ricordate che il peso del fardello che portiamo, è diverso per ciascuno di noi, e di questo non dobbiamo vergongarci.
Per la mancanza di sentenze, dovete comprendere che, molte diatribe legali, anche se legate a fenomeni di mobbing, non è detto vengano trattate in sede giudiziale propriamente in questo modo. Sia perchè, non esistendo una o più leggi specifiche per il mobbing, si utilizzano, interpretandoli (ovviamente) i tanti articoli del codice civile (e penale) che tutelano il lavoratore; sia perchè il fenomeno mobbing può provocare danni risarcibili molto complessi, quale il danno esistenziale. Tale fattispecie di danno apre un orizzonte di possibili modalità di lesione, che il fenomeno da cui deriva, in questo caso il mobbing, finisce giustamente per essere secondario rispetto alla portata e alla complessità del danno. Cosìcchè le sentenze, spesso, non riportano più al mobbing direttamente, ma alla contiguità di una certa condotta lesiva e gli esiti dannosi di quest’ultima sulla vittima, passando per articolate analisi da parte dei giudici e dei consulenti tecnici. Per questo motivo vi consigliamo di utilizzare i nostri link  (Associazione> link, a sx) a siti “amici” ed esperti come :”Diritto&Diritti” o “Altalex”.

Siamo comunque a vostra disposizione. Ogni vostra richiesta avrà una risposta.

« Pagina PrecedentePagina Successiva »